Circolare dell’Agenzia delle Entrate e Provvedimento per la cessione del credito
Si completa il pacchetto dei provvedimenti attuativi necessari per la concreta applicazione del Bonus introdotto dal “Decreto Rilancio”.
Per utilizzare lo “sconto in fattura” o la cessione del credito deve essere inviata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Ciò può essere fatto a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa.
I cessionari e i fornitori possono utilizzare il credito d’imposta sulla base delle rate residue non utilizzate dall’originale beneficiario, esclusivamente in compensazione.
Gli stessi possono, inoltre, cedere i loro fondi ad altri soggetti compresi gli istituti di credito oppure ad altri intermediari finanziari.
L’imposta è utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono sostenute le spese.
Anche i familiari e i conviventi del possessore dell’immobile posso usufruire dell’agevolazione a patto che siano conviventi o alla data di inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese.
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