Alcune considerazioni sulla gestione dei contratti
Riteniamo interessante riportare alcune considerazioni riguardanti l’incremento dei prezzi delle materie prime e il loro impatto negli appalti privati (parti riprese dalla circolare di Confindustria Verona del 2 Luglio 2021). https://www.confindustria.vr.it/
Premessa
“Tra i numerosi effetti della pandemia da Covid-19, l’incremento dei prezzi di acquisto delle materie prime sta determinando notevoli criticità per le imprese.
In quanto incide sull’equilibrio dei contratti in corso di esecuzione, sulle trattative per l’instaurazione di nuovi rapporti commerciali, nonché sulla sicurezza degli approvvigionamenti.”
Rimedi in caso di sopravvenienze sperequative del contratto
“Affinché si abbia eccessiva onerosità, è necessario che si determini una notevole alterazione nel rapporto originario fra le prestazioni, che impegni ultra vires una parte nell’esecuzione delle proprie, ovvero impedisca di trarre dal rapporto le utilità per le quali è stato concluso.”
“Quanto agli appalti privati, ‘art. 1664 c.c. prevede che, qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo del materiale o della manodopera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.”
“La richiesta di revisione del prezzo non legittima l’appaltatore a sospendere l’esecuzione dell’opera né il committente a sospendere l’adempimento delle obbligazioni cui è tenuto.”
“Inoltre, l’appaltatore non può chiedere la revisione del prezzo per le opere non regolarmente e tempestivamente consegnate.”
La relazione dell’Ufficio del massimario della Cassazione
“I contratti devono essere rigidamente rispettati nella loro formulazione originaria laddove rimangano inalterati i presupposti e le condizioni di cui le parti hanno tenuto conto al momento della stipula.”
“Qualora una sopravvenienza rovesci il terreno fattuale e l’assetto giuridico-economico su cui poggia la pattuizione negoziale, la parte danneggiata deve poter avere la possibilità di rinegoziare il contenuto delle prestazioni.”
“La buona fede è infatti espressione del principio costituzionale della solidarietà, secondo cui ciascuno deve salvaguardare l’interesse dell’altro.”
“La conseguenza è che chi si sottrae all’obbligo di ripristinarlo commette una grave violazione del regolamento contrattuale.”
“Qualora si ravvisi una sopravvenienza nel sostrato fattuale e giuridico che costituisce il presupposto della convenzione negoziale, quale quella determinata dalla pandemia Covid-19, la parte che riceverebbe uno svantaggio dal protrarsi dell’esecuzione del contratto alle stesse condizioni pattuite inizialmente deve poter avere la possibilità di rinegoziarne il contenuto, in base al dovere generale di buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto”.
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